In riferimento all’argomento in oggetto, riportiamo la circolare del Sig. Capo della Polizia. Nello specifico viene sottolineato che da un’analisi dei dati rilevati dalla Direzione Centrale per i Servizi Ragioneria si rilevano criticità significative relativamente alla copertura finanziaria di tali esigenze rispetto agli stanziamenti di bilancio. Da qui al necessità di fornire precise disposizioni, allo scopo non solo di assicurare uniformità procedurale e documentale, ma anche di orientare l’attività istituzionale ai principi di efficienza ed economicità, in un contesto che richiede comunque, quotidianamente, un impegno straordinario per corrispondere alle molteplici esigenze di sicurezza della collettività. La norma nel prevedere il requisito giustificativo delle “esigenze di servizio, implica che al prestazione di lavoro straordinario emergente sia subordinata alla verifica della effettiva sussistenza di tali esigenze da parte dei dirigenti/responsabili degli uffici, prescindendo dalla natura operativa o meno del servizio prestato. Verificata la sussistenza delle “esigenze di servizio”, i predetti dirigenti/responsabili sono tenuti a rilasciare una preventiva e formale
autorizzazione a svolgere lo straordinario emergente. Eccezione, naturalmente, costituiscono quei servizi che non possono subire alcuna interruzione ovvero quelle attività operative perla cui tempestività risulta compatibile una mera autorizzazione informale, successivamente ratificata a fine servizio. Per ulteriori dettagli è disponibile di seguito la circolare completa.
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