Il TAR – si legge in una nota del sindacato di Polizia Mosap – ha accolto le tesi dei nostri avvocati avv.ti prof. Antonello Madeo e Giampaolo Austa che hanno sostenuto l’illegittimita’ della limitazione vista la natura del servizio svolto dagli psicologi che come il resto del personale tecnico assunto nei ruoli della Polizia di Stato non e’ destinato a svolgere compiti di pubblica sicurezza . Pur confermando la legittimita’ dei limiti anagrafici previsti in generale per l’assunzione del personale impegnato ‘sul campo’ con funzioni operative e di intervento il TAR ha invece ritenuto che ragionevole e logica non puo’ apparire la scelta della previsione normativa limitativa per il personale tecnico quale gli psicologi da selezionare con il concorso in questione da impiegare in attivita’ che non necessitano di una particolare preparazione fisica ed eta’; ed infatti tale personale da assumere nel ruolo degli psicologi al contrario e’ destinato a svolgere l’attivita’ professionale per la quale risulta specializzato e abilitato all’esercizio della professione seppur all’interno della P.S. con funzioni tecnico scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell’Amministrazione .