La Legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) e, in particolare, l’art. 1, comtni 217 e 218, ha ulteriormente esteso la previsione dell’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, che, pertanto, nella nuova formulazione, stabilisce che “Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita dcl ]ìgIio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fìno al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fìno al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione (…)“.
In riferimento a quanto sopra premesso, rendiamo disponibile la circolare appena pervenuta, ove è possibile reperire ulteriori informazioni.